IL NUOVO DECRETO 'COVID': GREEN PASS E NOVITA' PER CAMBIO COLORI DELLE REGIONI

News / Varie - lunedì 26 lug 2021 alle 12:43 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge “Covid” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio 2021, vòlto in primo luogo a regolamentare l’obbligo di utilizzo del green pass (certificazione verde) per accedere ad alcune attività economiche.

Il decreto, inoltre, proroga fino al 31/12/21 lo stato di emergenza e individua nuovi criteri per la definizione di “zone colorate” sul territorio nazionale.

In particolare, il decreto stabilisce che, a partire dal 6 agosto 2021, sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di un green pass, comprovante: l’effettuazione di almeno la prima dose di vaccino, la guarigione dall'infezione (validità 6 mesi) o l’effettuazione di un “tampone negativo” (validità 48 ore).

Tra le attività per cui sarà richiesto il green pass si evidenziano:

- servizi per la ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, per consumo al tavolo al chiuso

- piscine, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso

- sagre e fiere, convegni e congressi

- centri termali, parchi tematici e di divertimento

- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso

- spettacoli aperti al pubblico, eventi

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività, previa esibizione del green pass, saranno tenuti a verificare che l’accesso a queste attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione potrà essere elevata una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Per quanto concerne i cambi di colore delle Regioni, l’incidenza dei contagi non sarà più il criterio guida. Infatti, dal 1° agosto i parametri principali saranno il tasso di occupazione dei posti letto per pazienti affetti da Covid-19 in area medica e in terapia intensiva.

Vengono, inoltre, previste misure specifiche per lo svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto e per gli eventi sportivi. È, inoltre, istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Infine, vengono prorogate al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni, collegate allo stato di emergenza, tra le quali:
- norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 106, comma 7 del DL 18/20)
- misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari (art. 6, comma 4 del DL 22/20)
- il termine relativo alla sorveglianza sanitaria per i c.d. lavoratori fragili (art. 83 del DL 34/20);
- l'equiparazione dell'assenza al ricovero ospedaliero per i lavoratori che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate e che non possono svolgere l'attività lavorativa in smart working (art. 26, comma 2, del DL 18/20);
- la disposizione in base alla quale i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (art. 26, comma 2-bis DL 18/20).

Riguardo la proroga di termini in materia di lavoro si ricorda, inoltre, che l’art. 11 del DL Riaperture (DL 52/21) aveva già disposto la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di applicare lo smart working semplificato.


LINK: il Decreto Legge 23 luglio 2021 sul sito della Gazzetta Ufficiale


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