Lo scorso 21 settembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Di seguito le principali previsioni per il settore privato.
Tutti i lavoratori coinvolti
Dal 15 ottobre 2021 nel settore privato, così come nel pubblico, solo chi è in possesso della Certificazione Verde Covid-19 (cosiddetto Green Pass) può accedere al luogo dove si svolge la sua attività lavorativa. L’obbligo riguarda tutti i luoghi nei quali viene svolta un’attività lavorativa: aziende, esercizi pubblici, negozi, studi professionali e anche le abitazioni private alle quali un lavoratore accede per lavorare, sia esso un lavoratore domestico che un artigiano. Quindi non solo lavoratori dipendenti ma anche autonomi, collaboratori familiari, partite IVA, lavori sulla base di contrati esterni, badanti, colf, baby sitter ecc. e perfino i volontari. Pertanto riguarda indistintamente tutti coloro che svolgono un’attività di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che regola la prestazione. Sono esclusi solo «i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».
Controlli e multe
La verifica è demandata ai datori di lavoro. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli dovranno essere effettuati prioritariamente all’accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale (delega allegata alla presente) i soggetti incaricati dell’accertamento. Nel privato, salvo introduzione di nuove App si potrà utilizzare la App «VerificaC19» già impiegata per i ristoranti, treni, teatri, cinema. Si precisa che la verifica è in capo anche ai datori di lavoro che si avvalgono delle prestazioni di baby sitter, colf e badanti. Sul fronte multe, è prevista una sanzione da 600,00 a 1500,00 euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.
Senza Green Pass il dipendente è assente ingiustificato
Il lavoratore che il 15 ottobre 2021 non è in possesso del Green Pass, è considerato assente ingiustificato fin dal primo giorno di mancata esibizione del Green Pass e fino alla presentazione della predetta certificazione. Questo comporta la mancata corresponsione della retribuzione o di qualsiasi altro emolumento, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Nelle imprese con meno di15 dipendenti, la formulazione della normativa lascia ancora qualche dubbio interpretativo e ci auguriamo che il legislatore nei prossimi giorni chiarisca i leciti dubbi. Riportiamo senza commenti il testo presente sulla Gazzetta Ufficiale: per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Appena saremo in possesso di novità provvederemo ad informarvi.
Nuove regole per i tamponi
Quanto ai tamponi, per ottenere la certificazione verde saranno a carico dei lavoratori ma è previsto l’obbligo per le farmacie di praticare prezzi calmierati. Arriva l’estensione della durata del tampone ai fini del Green Pass: tampone anti-genico con validità di 48 ore dall’effettuazione, tampone molecolare con validità di 72 ore dall’effettuazione.
Case Famiglia – Socio-Assistenziali – Socio-Sanitarie
L’obbligo vaccinale previsto a carico di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali) a decorrere dal 10 ottobre 2021, l’obbligo vaccinale è stato esteso anche a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice.
Comunicazione preventiva ai dipendenti
Si consiglia alle Aziende di inviare a tutti i dipendenti e in modo individuale tramite email, whatsapp, sms o con comunicazione scritta facendo firmare copia della stessa informativa.
BOZZA
Carta intestata dell’impresa – bozza comunicazione ai dipendenti
Gentilissimo/a (nome e cognome)
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021, le comunichiamo che a partire dal prossimo 15 ottobre per entrare in azienda è necessario essere in possesso di idonea Certificazione anti – COVID 19 (Green Pass). La certificazione è acquisibile in uno dei seguenti modi:
a) Dopo il ciclo completo di vaccinazione effettuato in Italia o in un paese dell’Unione o comunque con la somministrazione di un vaccino autorizzato dalle Agenzie del farmaco europea e italiana e ha validità di 12 mesi dall’ultima somministrazione;
b) Entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità fino alla data prevista per la somministrazione della 2° dose;
c) Dopo la 1° dose di vaccino in caso si sia in possesso di una certificazione di guarigione dal COVID 19 italiana e ha la validità di 12 mesi dalla somministrazione;
d) Con l’esito negativo di un tampone anti – genico con validità 48 ore dall’effettuazione;
e) Con l’esito negativo di un tampone molecolare con validità 72 ore dall’effettuazione.
Qualora Lei non sia in grado di esibire la Certificazione (Green Pass), il decreto prevede che Lei sia considerato assente ingiustificato fin dal primo giorno di mancata esibizione della certificazione, senza erogazione della retribuzione, né altro emolumento fino all’ottenimento del Green Pass e comunque non oltre al 31 dicembre 2021. A partire dal 15 ottobre sarà predisposto il controllo della Certificazione all’ingresso dei locali dell’Azienda (oppure di ogni turno). Le modalità e gli incaricati al controllo saranno comunicati nei prossimi giorni.
Cordialmente.
La Direzione
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Alleghiamo alla presente fac-simile di delega per il controllo del green pass e invitiamo le aziende a scaricare la app VerificaC19 per la quale riportiamo un sunto delle funzioni.
I Consulenti del Lavoro di Confartigianato della provincia di Ravenna sono a disposizione delle aziende associate per ogni ulteriore chiarimento e per qualsiasi problematica si dovesse verificare.