NOVITÀ SUI CONTROLLI E SULLA SCADENZA DEI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

News / Varie - martedì 23 nov 2021 alle 14:14 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con la conversione in legge del Decreto legge 127/2021 (Legge 19 novembre 2021, n. 165, qui sotto in allegato) sono state introdotte alcune modifiche al testo del provvedimento, rendendo più semplice l’attività di verifica del possesso del certificato verde che deve essere posseduto da chi intende accedere ai luoghi di lavoro.

 
Controllo green pass nei luoghi di lavoro
Al comma 5 dell’art. 1, DL n. 127/2021 è stato aggiunto un periodo in base al quale, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del predetto possesso, i lavoratori del settore privato possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. Ai fini privacy, questa modifica consente al datore di lavoro di trattare dati sensibili del lavoratore quando ciò avvenga per ottemperare a norme di legge e purché il trattamento non ecceda i limiti strettamente necessari.
 
Un’ulteriore, utile, precisazione è contenuta con una aggiunta al quarto comma dell’articolo 3, con riferimento ai lavoratori in somministrazione, per i quali la verifica del rispetto della normativa compete all’utilizzatore. Al somministratore compete l’onere di informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni.
 
Scadenza dei green pass nei luoghi di lavoro
Con l’aggiunta dell’articolo art. 3-bis (scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa) viene disposto che per i lavoratori dipendenti privati e pubblici la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
 
Sostituzione del lavoratore nei datori di lavoro con meno di 15 dipendenti
Una modifica al comma 7 dell’art. 3 chiarisce che i 10 giorni durante i quali i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti possono sostituire, trascorsi 5 giorni, il lavoratore sospeso perché privo di certificato verde, sono giorni lavorativi e la sostituzione è rinnovabile più volte fino al 31 dicembre 2021 (data in cui il governo ha fissato il termine dello stato di emergenza ndr.), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

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