Il Consiglio dei Ministri, nella serata di mercoledì 29 dicembre, ha approvato un decreto-legge che introduce nuove misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
In attesa di disporre del testo definitivo e completo del provvedimento, pubblichiamo il comunicato stampa diffuso sul sito ufficiale del Governo Italiano:
'Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)
Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
• alberghi e strutture ricettive;
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
• sagre e fiere;
• centri congressi;
• servizi di ristorazione all’aperto;
• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
• centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso'.
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Come detto, al momento non è disponibile il testo del provvedimento, ma dal comunicato stampa del Governo emerge che non è stata prevista l’estensione del green pass rafforzato ai lavoratori del settore pubblico e privato.
Il green pass rafforzato viene, invece, esteso – a partire dal 10 gennaio 2022 – alle seguenti attività:
• servizi di ristorazione all’aperto;
• alberghi e strutture ricettive;
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
• sagre e fiere;
• centri congressi;
• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Il green pass rafforzato sarà necessario per accedere anche ai mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Si ritiene che tale previsione si applichi anche agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ma occorrerà attendere la pubblicazione della norma per averne conferma.
Il decreto, inoltre, introduce nuove norme relative alla quarantena. Quest’ultima non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della terza dose. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, i suddetti soggetti sono obbligati ad indossare mascherine tipo FFP2 e ad effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultimo contatto con un positivo. Si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati;in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Occorrerà attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale per avere maggiori dettagli sugli ambiti di applicazione del nuovo provvedimento, anche in relazione a modifiche sulle capienze per eventi e impianti.