NUOVO DECRETO ANTI COVID: TUTTE LE NOVITÀ SU GREEN PASS, OBBLIGO VACCINALE E QUARANTENE

News / Varie - lunedì 10 gen 2022 alle 11:23 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con un nuovo decreto legge, il n. 1 del 7 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore da sabato 8 gennaio, il Governo ha introdotto nuove ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza Covid -19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.
 
Obbligo vaccinale per gli over 50
Dalla sua entrata in vigore e fino al 15 giugno 2022, il provvedimento introduce l’obbligo vaccinale per tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che hanno compiuto 50 anni d’età. Quest’obbligo non sussiste per chi è esentato dal proprio medico curante a causa di 'accertato pericolo per la salute', mentre è valido anche per chi compie 50 anni entro il 15 giugno 2022.
 
Dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno esibire il Green pass rafforzato (detto anche 'super green pass', che si ottiene con vaccinazione o guarigione) per accedere ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro e i responsabili per la sicurezza sono tenuti a verificare il rispetto dei nuovi obblighi.
 
L’accesso ai luoghi di lavoro senza Green pass rafforzato è vietato. Fino al 15 giugno, inoltre, i lavoratori che comunicheranno di non avere il green pass rafforzato sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.
 
Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022.
 
Sono inoltre previste delle sanzioni amministrative, irrogate dalle Prefetture locali, per chi non rispetta gli obblighi elencati sopra nei luoghi di lavoro. In particolare è prevista dal decreto una sanzione da 600 a 1.500 euro, cui si aggiungono le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di settore.
 
Sanzioni
Incrociando le banche dati a disposizione della PA, il decreto prevede inoltre una sanzione pecuniaria di 100 euro per coloro che non rispettano l’obbligo vaccinale e i richiami previsti, a decorrere dal 1° febbraio 2022.
 
 
GREEN PASS BASE PER SERVIZI PUBBLICI E ALLA PERSONA
Fino al 31 marzo 2022 servirà il Green pass base, cioè quello che si ottiene anche con il tampone, per accedere ai servizi alla persona, come i saloni di acconciatura e i centri estetici, ma anche per pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, le attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Le verifiche per l’accesso alle attività, agli uffici e ai servizi individuati dal decreto, spetteranno ai titolari, gestori e responsabili degli stessi.
 
L’obbligo di green pass base per i servizi alla persona varrà dal 20 gennaio, mentre per le altre attività dal primo febbraio, previa adozione di un DPCM che individuerà le attività escluse dall’obbligo.
 
 
Smart working
È stata adottata, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.
 
 
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività nella scuola:
• Scuola dell’infanzia
In presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
• Scuola elementare
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing di verifica. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni.
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
• Scuole medie e istituti superiori
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza  (qui le FAQ fornite dal governo ndr.) e l’utilizzo, in aula, delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista:
- la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo;
-per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

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