News / Varie - lunedì 23 gen 2023 alle 11:21 | A cura dell'Ufficio Stampa
Con il decreto aiuti-quater del 18 novembre 2022 è stato confermato il credito d'imposta luce e gas per le imprese non energivore e non gasivore anche per il quarto trimestre dell'anno appena concluso.
Energia elettrica
Per quanto riguarda l'energia elettrica, a differenza di quanto avvenuto per i due trimestri precedenti, è sufficiente avere una potenza disponibile pari o maggiore a 4,5 KWH e avere sostenuto, nel 3° trimestre 2022, un costo medio al KWH superiore di almeno il 30% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019. L'ammontare del credito è pari al 30% della spesa della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022.
Gas metano
Per gli acquisti di gas naturale la percentuale del credito di imposta sale al 40%, rispetto al 25% previsto per il 2° e 3° trimestre, sempre relativamente alla spesa per la materia gas effettivamente sostenuta nel 4° trimestre 2022. Per il gas non ci sono particolari requisiti soggettivi quindi qualunque utenza, anche con consumi molto modesti, può fruire del credito d'imposta.
Per quanto attiene ai requisiti oggettivi (variazione del prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% rispetto al 2019) di fatto sono sempre verificati. Tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023.
Il 4° trimestre, pur avendo i medesimi i requisiti per accedere al credito, è diviso in due periodi distinti: insieme ottobre/novembre mentre dicembre è a sé. Questo a causa del fatto che i provvedimenti relativi al credito d'imposta sono stati presi in due diversi momenti.
Ricordiamo che è ancora possibile calcolare e utilizzare, sempre entro il 30 giugno 2023, i crediti di imposta relativi al 3° trimestre 2022. Le aziende per le quali il fornitore non è cambiato rispetto al 2° e 3° trimestre 2019 possono fare richiesta, tramite il servizio clienti, del conteggio del credito di imposta del 3° trimestre e del periodo ottobre/novembre entro il 29 gennaio 2023 ed entro il 1 marzo 2023 per quello relativo a dicembre 2022.
Infatti, nonostante il fatto che per il terzo trimestre 2022 il termine entro cui richiedere il conteggio fosse fissato al 29 novembre, è stato stabilito da ARERA che il fornitore sia comunque tenuto all'invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive.
Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione dei crediti maturati nel 2022.
La mancata comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.
Per informazioni e dettagli, le imprese associate possono contattare il Dr. Giulio Di Ticco, tel. 0544.516179
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