News / Varie - giovedì 27 apr 2023 alle 10:47 | A cura dell'Ufficio Stampa
Dal 1° maggio al 31 ottobre saranno in vigore le ordinanze comunali per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, dalla zanzara tigre (aedes albopictus) e dalla zanzara comune (culex spp), rivolte a cittadini e imprese e ai proprietari di aree periodicamente allagate (bacini per deposito acque, scavi a scopo estrattivo, coltivazioni che comportano sommersioni, ecc.).
L’obiettivo è quello di eliminare ogni possibile microfocolaio grazie all’osservanza da parte di tutti di alcune disposizioni.
E’ pertanto ribadita la necessità che i cittadini mettano in atto le misure di prevenzione e di trattamento delle aree di loro competenza, la cui inadempienza comporta una sanzione amministrativa che può andare da 103 a 516 euro.
I ristagni d’acqua non eliminabili vanno trattati con continuità, attraverso l’impiego dei prodotti antilarvali distribuiti gratuitamente nelle sedi comunali decentrate e in vendita nelle farmacie e nei consorzi agrari.
In sintesi, tra le altre cose, bisogna:
• evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante;
• procedere allo svuotamento dell’eventuale acqua accumulata in contenitori così da evitare ristagni a seguito di pioggia;
• trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;
• tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
• svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
• evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori;
all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto;
• i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.
• riguardo agli irroratori automatici da giardino di prodotti contro le zanzare (adulticidi e insetto repellenti), sempre più diffusi, è prevista da parte dei cittadini la comunicazione al Comune e all’Azienda Usl dell’ubicazione e delle caratteristiche tecniche dell’impianto e l’utilizzo esclusivo di prodotti regolarmente autorizzati per aree all’aperto e di uso non professionale.
Le singole Amministrazioni Comunali e le Unioni dei Comuni stanno in questi giorni emanando le ordinanze relative ai territori di competenza. Invitiamo le imprese associate a consultare i loro siti internet per ulteriori dettagli e informazioni, anche per verificare le modalità di distribuzione, se prevista, dei prodotti larvicidi alla cittadinanza.
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