BOLLETTE LUCE E GAS: I PROVVEDIMENTI DEI FORNITORI IN BASE AL DECRETO ALLUVIONE

News / Varie - mercoledì 28 giu 2023 alle 14:48 | A cura dell'Ufficio Stampa


In relazione ai provvedimenti presi dal Governo a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici lo scorso maggio, anche i fornitori delle attività che aderiscono al nostro Consorzio per l’Energia e il Gas (CENPI) hanno intrapreso le dovute azioni per attenersi a quanto previsto nelle delibere 216/2023/R/com e 267/2023/R/COM riguardanti le utenze nei Comuni danneggiati dall’alluvione.

Il provvedimento di urgenza approvato ARERA, sospende il pagamento di bollette e gli avvisi di pagamento di acqua, rifiuti, luce e gas.
La sospensione riguarda tutte le utenze e le forniture dei Comuni individuati nel DECRETO-LEGGE n. 61, del 1° giugno 2023 (cd. "decreto alluvione"), che si trovano in parte del territorio dell'Emilia-Romagna (province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), in alcuni comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e in alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze.

Occorre precisare che le fatturazioni sospese sono quelle emesse o da emettere con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dai venditori o dai gestori del Servizio Idrico Integrato per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro.

Di seguito un breve riepilogo per punti della normativa alla quale si attengono tutti i fornitori:

1) la sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com si applica automaticamente alle utenze attive, alla data del 1 maggio 2023, nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di del DL Alluvioni (ovvero tutto il territorio della provincia di Ravenna), fatti salvi i pagamenti già effettuati;
2) il cliente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento;
3) il periodo di sospensione dei termini di pagamento è pari a 4 mesi a decorrere dalla data del 1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023;
4) al termine del periodo, fatta salva la facoltà del cliente di pagare in un’unica soluzione, gli importi con pagamenti sospesi, non inferiori a 50 euro, sono rateizzati come segue:
• importo mensile costante (non inferiore a 20 euro)
• per un periodo pari a 12 mesi con periodicità pari a frequenza di fatturazione
• interessi applicati pari a 0
5) per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non si applica la disciplina relativa alle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 1 maggio 2023. A tal fine:
• il gestore del SII non procede alla limitazione/sospensione
• il venditore non presenta la richiesta di sospensione
• l’impresa distributrice di energia elettrica o gas naturale non dà seguito alle richieste di sospensione o riattiva le richieste post 1 maggio
nei casi di morosità verificatasi pre 1 maggio 2023, le discipline della morosità trovano applicazione dopo 31 agosto il venditore dovrà inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora dopo 31 agosto.
6) Obblighi informativi per venditori:
• entro il 5 luglio pubblicazione su sito web:
1. delle informazioni in merito al termine del periodo di sospensione dei pagamenti;
2. obbligo dell’utente di saldare gli importi dovuti per le fatture ovvero avvisi di pagamento sospesi;
3. criteri di rateizzazione e facoltà di pagare importi sospesi in un’unica rata;
4. modalità di recapito di un diverso indirizzo di fatturazione;
5. misure adottate in attuazione della delibera.
comunicazione tempestiva ai clienti interessati che:
1. al termine del periodo dovranno comunque pagare gli importi sospesi, usufruendo delle modalità di rateizzazione di cui sopra;
2. possono comunque procedere al pagamento di tali importi.

Si precisa che la Delibera non fa alcun riferimento agli appoggi bancari in essere pertanto, non saranno revocati i flussi di pagamento che quindi saranno regolarmente inviati; per le fatture emesse a maggio ed in scadenza a giugno, presumendo che i flussi siano già stati inviati alle banche, il cliente potrà rivolgersi alla sua banca per chiedere la revoca del pagamento.

Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare gli addetti del Servizio Energia dell'Associazione.


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