POSTICIPATA L'ENTRATA IN VIGORE OBBLIGATORIA DEI NUOVI TRACCIATI PER LE ESPORTAZIONI

News / Fisco e consulenza aziendale - martedì 07 nov 2023 alle 14:44 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’Agenzia delle Dogane, con il provvedimento n. 665220/2023 (in allegato qui sotto), ha posticipato a data da destinarsi il termine a partire dal quale gli operatori economici dovranno aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito fissato in precedenza al 7 novembre 2023 (vedi news del 29 settembre us).

Dopo la reingegnerizzazione delle dichiarazioni doganali di importazione è quindi prossimo il momento in cui gli esportatori italiani dovranno approcciarsi alle nuove modalità dichiarative connesse alle fasi funzionali del sistema AES-P1 (Automated Export System-Phase 1), per l’esportazione, e NCTS-P5 (New Computerised Transit System-Phase 5), per il transito.

Rispetto all’attuale fase funzionale, il nuovo sistema prevede, per l’esportatore, non solo funzionalità che consentono:
• lo sdoganamento centralizzato;
• l’acquisizione;
• la rettifica e
• l’annullamento
di una dichiarazione di esportazione, ma altresì la possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all’ufficio di esportazione.

Le applicazioni reingegnerizzate consentiranno inoltre di attivare attraverso un protocollo di colloquio, completamente digitalizzato, tra l’ufficio di esportazione e il dichiarante la possibilità di invio della dichiarazione in modalità “parcellizzata” (in più step) ovvero in modalità “completa” (con la totalità dei dati). Sarà consentito anche il superamento del limite dei 40 articoli per dichiarazione, previsto attualmente in AIDA.

Le applicazioni reingegnerizzate, invece, non consentiranno più:
• le operazioni di esportazione a “groupage”;
• l’invio di dichiarazioni di esportazione abbinate al transito.

Nella “nuova” versione reingegnerizzata di AIDA saranno distinte temporalmente le tre diverse fasi di lavorazione di una dichiarazione doganale di esportazione. In particolare, ogni bolletta doganale sarà suddivisa in tre momenti:
• registrazione;
• accettazione
e
• attribuzione del controllo (esito CDC e svincolo).

Le nuove procedure cambiano soprattutto la modalità di trasmissione dei dati, basati sullo scambio di messaggi in formato xml secondo tracciati specifici per i diversi tipi di dichiarazioni. Cambiano anche le sigle che identificano le diverse dichiarazioni di esportazione e di transito.

Le tipologie di dichiarazioni doganali di esportazione sono le seguenti:
• B1: Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione;
• B2: Regime speciale – trasformazione – dichiarazione per il perfezionamento passivo;
• B4: Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali;
• C1: Dichiarazione semplificata di esportazione;
• C2: Notifica di presentazione delle merci in relazione alla pre-dichiarazione di esportazione.

L’accettazione della dichiarazione
viene, infine, notificata al dichiarante attraverso l’attribuzione del numero di registrazione Master Reference Number (MRN).

Gli uffici fiscali dell’Associazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.


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