News / Associazioni di mestiere - martedì 11 giu 2024 alle 11:21 | A cura dell'Ufficio Stampa
Facendo seguito alla nostra precedente notizia sul tema pubblicata lo scorso 20 maggio a cui si rimanda per i dettagli (QUI), alleghiamo qui sotto la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 10 giugno 2024 recante ulteriori chiarimenti sulle deroghe contenute nel Reg. (UE) 2024/1258.
Si ricorda che il Regolamento – entrato in vigore il 22 maggio 2024 – introduce deroghe al regime delle interruzioni di cui all’art. 7 e al regime dei riposi giornalieri e settimanali di cui all’art. 8 del Reg. (CE) n. 561/2006. Inoltre, introduce disposizioni in merito all’uso del foglio di viaggio per giustificare il ricorso alle nuove deroghe.
Qui di seguito si riporta una breve sintesi della circolare in commento.
Il Regolamento (UE) 2024/1258, pubblicato il 2 maggio 2024, introduce modifiche al Regolamento (CE) n. 561/2006 riguardanti la normativa sociale nei servizi di trasporto occasionale di passeggeri su strada, in vigore dal 22 maggio 2024. Le novità principali sono:
1. interruzioni di lavoro: L'art. 7 è aggiornato per permettere che le interruzioni di 45 minuti possano essere suddivise in due pause di almeno 15 minuti entro un periodo di 4 ore e 30 minuti di guida.
2. riposo giornaliero: Il nuovo paragrafo 2-bis dell'art. 8 consente di completare il riposo giornaliero entro 25 ore dal termine del precedente riposo, con deroga utilizzabile una volta per servizi di almeno 6 giorni consecutivi, o due volte per servizi di almeno 8 giorni consecutivi, con un massimo di 7 ore di guida giornaliera in tali casi.
3. riposo settimanale: La deroga ai periodi di riposo settimanale è estesa ai trasporti nazionali, a condizione che l'ultimo riposo settimanale non sia ridotto, il veicolo sia dotato di tachigrafo digitale, e la guida tra le ore 22 e 6 avvenga con più conducenti o interruzioni ogni 3 ore. Dopo un servizio con deroga, il conducente deve effettuare due periodi di riposo settimanale regolare o un regolare e uno ridotto con compensazione entro tre settimane.
4. condizioni per fruire delle deroghe: È necessario compilare ed esibire il foglio di viaggio, e conservare i fogli dei 28 giorni precedenti (56 giorni dal 31 dicembre 2024) se il tachigrafo e la carta del conducente non sono in grado di consentire la registrazione del tipo di trasporto passeggeri effettuato. La mancata o errata compilazione dei fogli di viaggio comporta sanzioni.
5. violazioni commesse in altri Stati: Il nuovo art. 19 consente agli Stati membri di sanzionare infrazioni commesse in altri Stati membri o Paesi terzi, in conformità con la sentenza della Corte di giustizia UE.
Queste modifiche mirano a garantire flessibilità nelle interruzioni di guida e parità di trattamento nei trasporti occasionali, riducendo lo stress e la stanchezza dei conducenti.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della circolare.
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