ECOBONUS: AL VIA DAL 1° LUGLIO LA PRENOTAZIONE INCENTIVI PER GLI IMPIANTI A GPL O A METANO

News / Varie - giovedì 04 lug 2024 alle 14:34 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il contributo varia a seconda della tipologia di impianto: 400 euro per impianti ad alimentazione GPL, 800 euro per quelli a metano

Alle persone fisiche che installano un impianto di alimentazione a gas per autotrazione,

nuovo di fabbrica, su un veicolo di categoria M1 omologato in una classe non inferiore a

Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari a:

  1. a) euro 400,00 per gli impianti di alimentazione a GPL;
  2. b) euro 800,00 per gli impianti di alimentazione a metano.

Il contributo di cui al primo comma è riconosciuto per le installazioni effettuate dalla data

di entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, ovvero dal 25 maggio 2024 al 31 dicembre

2024 e potrà essere richiesto a decorrere dalla data di apertura di un apposito sistema

informatico che verrà comunicata con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero

(www.mimit.gov.it).

I contributi di cui al comma 1, sono riconosciuti alle seguenti condizioni:

  1. a) che, alla data di installazione dell’impianto di alimentazione a gas, il veicolo non sia

omologato come alimentato a GPL o a metano o a doppia alimentazione;

  1. b) che l’impianto di alimentazione a gas, GPL o metano, oggetto di installazione sia

nuovo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti;

  1. c) che nella fattura attestante l’acquisto e l’installazione dell’impianto di alimentazione

a gas, emessa in data successiva, al 25 maggio 2024, sia indicata la misura dello

sconto praticato in ragione del contributo statale.

Il contributo è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a

GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto ed

all’operazione di installazione.

Le imprese costruttrici o importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano

rimborsano all’installatore, su esplicita indicazione dello stesso, l’importo del contributo

e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del

veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, secondo la disciplina di cui

all'articolo 2, comma 6, del DPCM 20 maggio 2024. Qualora la conferma della

prenotazione del contributo di cui all’articolo 5, comma 2, avvenga nel corso dell’esercizio

successivo rispetto a quello in cui si provvede all’aggiornamento della carta di

circolazione del veicolo, si procede al recupero dell’importo quale credito d’imposta in tale

esercizio.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente

attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

 


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