News / Varie - giovedì 11 lug 2024 alle 13:30 | A cura dell'Ufficio Stampa
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la propria circolare del 28.06.2024 n. 16 contenente chiarimenti in merito alle nuove regole sulle compensazioni dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024.
Riteniamo opportuno sottolinearne alcuni punti principali e portarli alla vostra attenzione:
Debiti iscritti a ruolo scaduti superiori a € 100.000
(art. 37 c. 49 quinquies DL 223/2006 conv. in L. 248/2006, Circ. AE 28 Giugno 2024 n. 16/E)
A decorrere dal 1° luglio 2024, non possono avvalersi della compensazione (eccetto che per i crediti previdenziali e assistenziali) i soggetti che hanno le seguenti iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a €100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione:
- per imposte erariali e relativi accessori (quali sanzioni e interessi, esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione);
- iscrizioni a ruolo (a titolo definitivo o provvisorio per ruoli ordinari o straordinari) o carichi affidati all'Agenzia Entrate e Riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate (compresi quelli per atti di recupero per crediti non spettanti o inesistenti).
Il divieto non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (art. 4 c. 2 DL 39/2024 conv. in L. 67/2024).
Ai fini della verifica del rispetto del divieto, l'Agenzia delle Entrate può avvalersi della procedura di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento.
Debiti iscritti a ruolo scaduti superiori a 1.500
(art. 31 c. 1 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010, DM 10 febbraio 2011)
Il divieto di cui sopra (relativo ai debiti a ruolo scaduti superiori ad euro 100.000) convive quindi dal 1° luglio con un divieto già in vigore dal 2011 che in questa sede riteniamo opportuno ricordare: in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti per tributi erariali e accessori (sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate, di notifica o procedure esecutive) superiori a € 1.500, ma inferiori a € 100.000, la compensazione è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti.
In caso di compensazione in violazione di quanto previsto, si applica la sanzione pari al 50% del debito scaduto fino a concorrenza di quanto compensato ma la sanzione non può comunque essere superiore al 50% dell’ammontare indebitamente compensato.
Utilizzo servizi telematici Agenzia delle Entrate compensazione crediti INPS/INAIL
(lett.a comma 94 art.1 L.213/2023)
È previsto l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) anche ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite il mod.F24 dei crediti INPS/INAIL.
Non essendo chiara la decorrenza dell’efficacia del suddetto obbligo, si consiglia di rispettarlo già a decorrere dal 1°luglio 2024.
Le aziende che abbiano conferito delega all'Associazione, per il servizio di trasmissione delle deleghe F24, nel caso sussistano le cause di divieto sopra descritte dovranno sollecitamente informare gli uffici amministrazione della sede di CONFARTIGIANATO SERVIZI S.C. presso la quale è attivo il rapporto inviando una mail al rispettivo indirizzo di posta elettronica, fra quelli sotto riportati:
ufficio di RAVENNA: cassa.ravenna@confartigianato.ra.it
ufficio di RUSSI: elena.graziani@confartigianato.ra.it
ufficio di CERVIA: maura.baiocchi@confartigianato.ra.it
ufficio di BAGNACAVALLO: daniela.giacomoni@confartigianato.ra.it
ufficio di LUGO e ALFONSINE: cassa.lugo@confartigianato.ra.it
ufficio di FAENZA: ilaria.gentilini@confartigianato.ra.it
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