NOVITÀ NEGLI APPALTI PUBBLICI

News / Varie - venerdì 10 set 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa


È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto u.s. la Legge 13 agosto 2010 n.136, recante il 'Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia'. Al fine di prevenire infiltrazioni criminali nei pubblici appalti, la legge prevede all'articolo 3 l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a decorrere dal 7 settembre 2010.
Appaltatori, subappaltatori e subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese - nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche - dovranno impiegare unicamente conti correnti (bancari o postali) dedicati e i relativi movimenti potranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; a differenza dei pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali (ovvero quelli relativi a tributi) che potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi. Permane pertanto invariato il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
Ricordiamo inoltre che i bonifici bancari o postali dovranno riportare per ciascuna transazione il Codice Unico di Progetto (CUP), che per gli appalti già in corso dovrà essere richiesto alla stazione appaltante entro il 14/09/2010.
In caso di violazione degli obblighi sopra riportati è prevista l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art.6 della legge in oggetto.
Sempre a partire dal 7 settembre è inoltre previsto, per una migliore individuazione dei soggetti operanti in cantiere, l'obbligo di indicare:
1. articolo 4 - nella bolla di consegna del materiale numero di targa e nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri;
2. articolo 5 - nella tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo, n. 81/08 andranno ulteriormente specificati gli elementi sotto riportati:
- Lavoratori subordinati: oltre alla foto, alle generalità del lavoratore e all'indicazione del datore di lavoro, va ora riportata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, gli estremi della relativa autorizzazione.
- Artigiani individuali/autonomi: alla foto ed alle generalità, va ora aggiunta l'indicazione del committente.
Da settembre, infine, è introdotto il nuovo art. 353-bis c.p., relativo al reato di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”, che punisce, già in fase pre-gara, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente (articolo 9).
Il reato e` punito con la reclusione fino a cinque anni, la stessa pena che è ora prevista anche riguardo alla turbativa d'asta (articolo 10).

Su queste nuove norme pareri ed interpretazioni ancora contrastanti
La legge, entrata in vigore il 7 settembre, è accompagnata da interpretazioni istituzionali contrastanti.
Non c`è alcun dubbio, infatti, che la tracciabilità si applicherà subito a tutti i contratti con i fornitori pubblici stipulati dal 7 settembre.
Diversa e molta più confusa è la situazione per i vecchi appalti, per i pagamenti legati a contratti già` in corso con la P.A.
Per il ministero degli Interni l`obbligo non riguarda i rapporti già` in corso. L`ufficio stampa del Ministro Roberto Maroni in una sintetica nota di risposta a un quesito posto da «Il Sole 24 Ore» proprio sui vecchi contratti risponde che: «L`articolo 3 relativo alla tracciabilità` dei flussi finanziari troverà` applicazione solo per i contratti stipulati successivamente all`entrata in vigore della norma stessa».
Dall’altra parte, l`Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (organismo indipendente che vigila sul mercato degli appalti di lavori, servizi e forniture) la pensa in modo opposto. «L`onere della tracciabilità` scatta da subito anche per i contratti in essere» risponde, Giuseppe Brienza, Presidente, che tiene a precisare che la sua posizione «è il frutto di una primissima lettura della legge e che l`Autorità` tornerà sulla questione con un documento più` approfondito».
Intanto, però, i fornitori pubblici e le stazioni appaltanti dovranno districarsi tra le due interpretazioni da subito.
Al momento Confartigianato sta verificando con il Ministero degli interni e con l’Autorità le modalità applicative di questa norma che, se non chiarita, rischia di bloccare subito tutti i pagamenti delle amministrazioni: la norma richiede infatti anche il codice unico di progetto (Cup), che oggi i contratti in essere non hanno e senza il quale non c`e` tracciabilità.
Non appena vi saranno i dovuti chiarimenti ministeriali sarà nostra premura organizzare iniziative seminariali per dare una più precisa e mirata informazione su questo delicato tema.


APPALTI DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (Legge n. 136 del 13/08/2010)

SOGGETTI INTERESSATI:

  • Tutti gli operatori economici in qualità di appaltatori,subappalatatori e, in genere, subcontraenti nella fileiera delle imprese interessate ad appalti pubblici
  • Tutti coloro che hanno ottenutro finanziamenti pubblici nell’ ambito di opere/servizi e forniture pubbliche

DECORRENZA

  • La norma sembra interessare solo gli appalti siglati dal 7 settembre 2010 in poi non è escluso che siano inclusi gli appalti in essere a detta data

 

OBBLIGHI

  • Comunicazione alla stazione appaltante del Conto Corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti
  • Effettuazione dei flussi finanziari solo con bonifico bancario
  • Indicazione nel bonifico del CUP (Codice Unico del Progetto) che verrà attribuito dal soggetto pubblico ad ogni commessa

COSA FARE, ENTRO QUANDO

  • Comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del CC con l’indicazione dell’appalto di riferimento.
  • Comunicare alla stazione appaltante le generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi.
  • Le imprese Subappaltanti e Subcontraenti dovranno fare analoga comunicazione ai loro committenti fornendo solo gli estremi del CC dedicato.
  • La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dalla accensione del CC dedicato Per i Contratti già esistenti entro 7 giorni dalla entrata in vigore della legge, cioè entro il 14 settembre p.v.

SANZIONI

  • L’omessa comunicazione comporta una sanzione da 500,00 a 3.000,00 euro

 

 


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