ARROTONDAMENTO DEI CENTESIMI DI EURO PER I PAGAMENTI IN CONTANTI

News / Fisco e consulenza aziendale - giovedì 01 feb 2018 | A cura dell'Ufficio Stampa


Dall’01.01.2018 il conio delle monete da 1 e 2 centesimi è sospeso, le stesse comunque continueranno a potere essere utilizzate

Da tale data l’importo complessivo dovuto se pagato in contanti è arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi superiori o inferiori.
 
L’arrotondamento che va  gestito contabilmente e fatto transitare dal conto economico non riguarda i prezzi dei singoli prodotti / servizi ma soltanto l’importo complessivo da pagare ed è operato come segue:
 
1 e 2 centesimi: arrotondamento a 0 per difetto
3 e 4 centesimi: arrotondamento a 5 centesimi per eccesso
6 e 7 centesimi: arrotondamento a 5 centesimi per difetto
8 e 9 centesimi: arrotondamento a 10 centesimi per eccesso
 
In pratica se l’importo complessivo da pagare è pari a € 9,52 lo stesso sarà arrotondato a € 9,50 mentre se è pari a € 22,54, l’importo da pagare sarà arrotondato a € 22,55.
 
Va evidenziato che anche a seguito dell’introduzione degli arrotondamenti, si possono comunque utilizzare le monetine da 1 e 2 centesimi, al fine di raggiungere i 5 centesimi.
 
L’arrotondamento non è operato qualora il pagamento sia effettuato utilizzando una modalità diversa dal contante, ossia tramite, ad esempio, carta di credito / debito.

‹ Torna all'elenco