News / Ambiente, sicurezza e qualità - martedì 02 mar 2010 | A cura dell'Ufficio Stampa
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 il Decreto Ministeriale rubricato “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: 'Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009' ”. Tale provvedimento, che si fornisce in Allegato, è entrato in vigore lo scorso 28 febbraio 2010. Il Governo, quindi, non si è limitato a varare un mero atto di proroga dei termini dell’iscrizione delle imprese al Sistema, ma ha operato una serie di modifiche strutturali al SISTRI, che si esaminano più avanti.
Decreto Ministeriale 15 febbraio 2010
Articolo 1:
L’articolo 1 attua una proroga di 30 giorni della scadenza dei termini (di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009) entro cui i soggetti individuati nel medesimo articolo sono tenuti all'iscrizione al SISTRI.
Ne deriva che le nuove scadenze sono così riparametrate dal Decreto:
30 marzo 2010: nuovo termine entro il quale i soggetti di cui alla prima categoria devono iscriversi al Sistri.
Com’è noto, alla prima categoria appartengono:
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti
Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184,comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti
I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati
Le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
I soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale)
27 aprile 2010: nuovo termine entro il quale devono iscriversi al Sistri i soggetti di cui alla seconda categoria.
Appartengono invece alla seconda categoria:
Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 che hanno fino a cinquanta dipendenti
I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti
Articolo 2:
Tale norma stabilisce l’obbligo di installazione di sistemi di video – sorveglianza degli ingressi anche agli impianti di incenerimento.
Articolo 3:
L’articolo riguarda le imprese ed enti che effettuino operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che siano anche produttori di rifiuti (art. 184, comma 1, lettera g - rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi): esso stabilisce che tali soggetti sono obbligati ad iscriversi anche come produttori entro il termine (prorogato) del 30 marzo 2010, a prescindere dal numero dei propri dipendenti.
Articolo 4:
Tale articolo concerne le imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti speciali: esse possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale (come previsto in precedenza) oppure di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto dei rifiuti.
Nella seconda ipotesi (un dispositivo USB per ciascuna unità locale) il contributo viene versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
Per le imprese di trasporto che, alla data del 28 febbraio 2010, abbiano già provveduto all’iscrizione al SISTRI, qualora intendano usufruire della suddetta nuova facoltà potranno richiedere i dispositivi per unità locale rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36.
Articolo 5:
La norma in questione concerne un’integrazione assai rilevante del previgente Allegato II del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, relativo ai contributi d’iscrizione.
Viene chiarito che per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica unicamente il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
Per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, per le eventuali unità locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.
Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.
Nel caso di veicoli adibiti a trasporto “promiscuo” di rifiuti pericolosi e non pericolosi, il contributo per ogni veicolo è dovuto unicamente per l’importo relativo ai rifiuti pericolosi.
Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti (cd. conto proprio), il contributo è dovuto in base alla categoria di appartenenza dei produttori;
esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli. Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applica il contributo previsto per i veicoli adibiti ai trasporti di non pericolosi.
Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro società di servizi il contributo dovuto è determinato facendosi riferimento alla specifica categoria.
L’articolo 5 chiarisce anche le modalità di pagamento del contributo che può essere effettuato mediante:
un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali;
più versamenti distinti per ciascuna unità locale.
Per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti:
un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.
Per la disamina dettagliata degli strumenti di pagamento si rimanda direttamente al testo del Decreto Modificativo in Allegato.
Com’è noto, a seguito dell’invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali o dalle loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e delle black box.
Ne deriva che in assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.
Articolo 6:
L’articolo accresce la funzionalità dell’iscrizione on line (Allegato I A del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009) al SISTRI; viene infatti fornito un indirizzo di posta elettronica dedicato unicamente all'iscrizione al Sistema: iscrizionemail@sistri.it
In sostanza, è ora previsto l’invio per posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul sito del portale SISTRI, debitamente compilati.
Articolo 7:
Vengono apportate alcune rilevanti modifiche al testo dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, che consentono ora ai produttori ed ai trasportatori margini di tempo superiori rispetto alla previgente disciplina dei tempi entro cui comunicare al SISTRI i dati di movimentazione dei rifiuti prodotti:
a) in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, i produttori sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.
b) i trasportatori, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, devono accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.
Viene specificato, infine, che In ogni caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI - Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.
Articolo 8:
Quest’articolo inserisce due ulteriori categorie di soggetti - i produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, nonché i soggetti che svolgono trasporto transfrontaliero dall’estero effettuato da un'impresa di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - a quelle esistenti nel Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 (art. 6, comma 2) e per i quali vige una procedura semplificata di movimentazione.
I dati di movimentazione saranno comunicati al delegato dell’impresa di trasporto, che compilerà la scheda e la farà firmare al produttore all’atto della presa in carico dei rifiuti.
Ulteriore novità concerne poi i rifiuti pericolosi prodotti dall’attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento: fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa sulla gestione dei rifiuti sanitari, il registro cronologico è compilato dal delegato della sede legale della struttura sanitaria ovvero dal delegato dell’unità locale che gestisce l’attività di produzione dei rifiuti sanitari medesimi.
Si specifica, infine, che la movimentazione da parte del manutentore (=operatore sanitario) di tali rifiuti dal luogo di produzione alla sede legale od all’unità locale, deve essere accompagnata da una copia della scheda SISTRI Movimentazione, scaricata, stampata e firmata dal manutentore (=operatore sanitario) medesimo.
Articolo 9:
Tale articolo concerne una serie di disposizioni di semplificazione per gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani in materia di: registro cronologico, contributo annuo di iscrizione per le strutture che effettuino unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, movimentazione dei rifiuti.
Articolo 10:
L’articolo in questione sostituisce i moduli di iscrizione “numero 1” e “numero 2”, allegati al decreto ministeriale 17 dicembre 2009, con due nuovi moduli. Vengono tuttavia fatte salve le iscrizioni effettuate sino a tutto il 27 febbraio 2010, sulla base dei moduli allegati al decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che rimangono quindi perfettamente valide ed efficaci.
Rimandando ad un’ulteriore comunicazione una disamina più approfondita di tali nuovi moduli, si evince tuttavia come siamo state operate numerose chiarificazioni nelle istruzioni di compilazione (come, ad esempio, l’eliminazione delle “Unità LAvorative – ULA” sostituite con il “numero dei dipendenti” o la migliore specificazione delle attività in materia di recupero/smaltimento). Su richiesta delle Organizzazioni imprenditoriali sono state, inoltre, eliminate formulazioni ambigue o poco chiare.
Spicca, infine, l’introduzione di due nuove sottosezioni (una per il modulo SISTRI n. 1 ed una per il modulo SISTRI n. 2) nella modulistica, rubricate “3 A”: ciò in connessione con l’articolo 4, sopra esaminato, che concerne le imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti speciali: esse possono ora dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale (come previsto in precedenza) oppure di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale.
Articolo 11:
L’articolo contiene numerose modifiche, aventi oggetto e natura diverse, al testo del previgente Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009.
La più rilevante è la seguente: all’Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, la nota alla sesta tabella «Demolitori e Rottamatori» viene soppressa: ne deriva, che i concessionari/gestori, case costruttrici/automercato sono esclusi dalla categoria dei Demolitori e Rottamatori e rientrano nella categoria dei produttori.
Vengono apportate, inoltre, alle Schede riportate nell’Allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 diverse modifiche inerenti a refusi.
Il Decreto prevede, infine, la pubblicazione delle Schede SISTRI di cui all'Allegato III, con le modifiche disposte, sul Portale Web www.sistri.it.
Articolo 12:
Tale articolo opera un significativo e definitivo chiarimento in merito alla figura, più volte richiamata nel SISTRI, del “delegato d’impresa”; si sostituisce quindi alla definizione di cui all’Allegato I A del DM 17 dicembre 2009, “Definizioni”, la seguente: «"Delegato": il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa».
Gi Uffici del Settore Ambiente e Sicurezza sono a disposizione per evntuali chiarimenti su quanto sopra.
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