Il decreto 'Proroga termini' 2014 ha prorogato l’entrata in operatività del SISTRI al 1° gennaio 2016; per le sanzioni, rinvio al 2016 solo per quelle riguardanti il mancato o non corretto utilizzo del Sistema elettronico.
Le sanzioni inerenti all’iscrizione delle imprese ed al pagamento del contributo annuale scattano invece il 1° febbraio 2015.
A livello pratico le imprese rientranti nel campo di applicazione del SISTRI dovranno, entro il 31/1/2015 iscriversi (se non già iscritte) nonché versare il contributo per l’annualità 2014 (non sono richiesti i versamenti dei contributi per gli anni 2012 e 2013 perché soppressi); per quanto riguarda il contributo per l’annualità 2015 le imprese hanno tempo fino al 30/4/2015. Ribadiamo che non è richiesto – né da noi consigliato - che il Sistema Sistri venga realmente utilizzato potendosi operare come detto solo con il sistema cartaceo.
Il SISTRI è stata definito anche dal Governo tecnicamente superato ed obsoleto tanto da predisporre i lavori per una gara d'appalto per una "nuova" tracciabilità dei rifiuti pericolosi.
In tale contesto appare, pertanto, quantomeno discutibile obbligare le imprese a doversi iscrivere ad un Sistema morente ed in via di sostituzione e persino doverne corrispondere il relativo contributo. La Confederazione si è perciò prontamente attivata per ottenere, in fase di conversione in legge del decreto in questione, che tutte le sanzioni inerenti al SISTRI, senza distinzioni, seguano l'avvio dell'operatività del medesimo e quindi siano posticipate al 1° gennaio 2016. In tal senso sono stati formulati appositi emendamenti presentati da diversi gruppi parlamentari.
Ci preme segnalare alcuni aspetti salienti:
1. In sede consultiva del Decreto Legge c.d. Mille proroghe la commissione ambiente della Camera ha approvato un parere positivo con alcune e osservazioni.
In particolare si segnala che la Commissione ha inserito tra le condizioni la proroga al 31 Dicembre 2015 delle sanzioni relative sia all’omissione dell’iscrizione al SISTRI sia al pagamento del contributo per l’iscrizione, in linea con quanto sollecitato da Confartigianato che ha promosso sul tema la presentazione di un emendamento. Tra le osservazioni la Commissione ha inserito anche la proroga del termine relativo alla classificazione dei rifiuti al 1 giugno 2015, data dalla quale diverrà applicabile la nuova disciplina europea in materia di rifiuti adottata la scorso dicembre.
2. Rispetto alle tempistiche teoricamente previste per il pagamento (31 gennaio 2015), evidenziamo che il comma 9 ter, dell'art. 260 bis, del Testo Unico Ambientale (comma non sospeso e dunque vigente) prevede quanto segue: "Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. "
A nostro avviso, possiamo considerare tali termini in vigore a partire dal 1° febbraio, data in cui gli obblighi di iscrizione e pagamento diventerebbero operativi alla luce dell'avvio delle sanzioni. Secondo la nostra lettura, le imprese avrebbero un ulteriore arco di tempo di 30 giorni, a partire dal 1° febbraio, in cui non sarebbero soggette alle sanzioni.
3. Attualmente il Ministero dell’Ambiente non dispone di una struttura in grado di eseguire controlli
puntuali sui pagamenti. A nostro avviso l’unica situazione in cui oggi è possibile venire sanzionati (decorsi itermini di cui sopra) per il mancato pagamento è il caso di un’ispezione dei NOE (nuclei operativi ecologici dei carabinieri). Da verificare, per le imprese che partecipino a gare pubbliche, soprattutto per i servizi ambientali, se il mancato pagamento dei contributi Sistri possa costituire requisito per l’esclusione dalla gara.
4. Ribadiamo che il pagamento del contributo non è dovuto dai soggetti non più obbligati (filiera dei rifiuti non pericolosi e produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 addetti) anche se non hanno ancora provveduto alla restituzione dei dispositivi.
In conclusione desideriamo ribadire il nostro assoluto impegno per l’allungamento dei termini di proroga al 31/12/2015 (anche perché se i medesimi non venissero prorogati al 30 aprile prossimo scadrebbe il termine per il pagamento dei contributi 2015!).
I nostri uffici restano a disposizione per tutte le informazioni che si possano rendere necessarie.