News / Varie - giovedì 17 set 2009 | A cura dell'Ufficio Stampa
Il recepimento della Legge Comunitaria 2008 reintroduce, nelle disposizione del Codice Civile all’art.2630, a carico delle Società iscritte presso il Registro Imprese, la sanzione relativa alla omessa indicazione negli atti e corrispondenza societaria, di alcuni dati identificativi fondamentali qui di seguito riassunti:
Per tutte le tipologie societarie:
- la sede della società,
- l’ufficio del Registro Imprese d’iscrizione ed il suo numero
Società di Capitali:
- il capitale sociale effettivamente versato risultante dall’ultimo bilancio
Società Sciolte:
- l’indicazione dello stato di liquidazione
Società uni personali
- l'indicazione dell’esistenza di un unico socio
Per atti e corrispondenza si deve intendere “qualsiasi atto redatto dalla società capace di avere valenza esterna, ossia che possa, venire a contatto con i terzi”. I concreto: contratti, lettere, fatture, ordinativi, comunicazioni.
Le società che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico dovranno fornire tutte le informazioni sopra elencate integrate da quanto, in precedenza previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo 70/03 che di seguito riportiamo:
a) Il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) Il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore di comunicazione direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al Repertorio delle Attività Economiche (REA), o al Registro delle Imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetto a concessione, licenza o autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate, l’Ordine Professionale o Istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto o il numero di iscrizione, il titolo professionale e lo stato membro in cui è stato rilasciato nonché il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti e le modalità di consultazione dei medesimi;
g) il numero di Partita Iva o altro numero di identificazione considerato equivalente nello stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta a imposta;
h) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti on-line evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto.
Ai fini Iva, per chiunque svolga un’attività di impresa, arte o professione, corre l’obbligo di indicare nella home page il numero di Partita Iva ed infine, per la Privacy (Dlgs.vo 196/03), tutte le informazioni a tutela del visitatore/utilizzatore.
Le sanzione amministrativa pecuniaria è prevista a carico di tutti i soci/amministratori delle società che non ottemperano agli adempimenti pubblicitari va da 206 a 2.065 Euro.
Per ulteriori informazioni le imprese associate possono rivolgersi agli uffici Confartigianato
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