ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI E DELLA COLLETTIVITÀ

News / Ambiente, sicurezza e qualità - giovedì 19 mar 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


L’articolo 16 del decreto cosiddetto ‘Cura Italia’ prevede che fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. 
A tal fine, fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale, sotto la propria responsabilità, sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
 
 
 

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