News / Ambiente, sicurezza e qualità - giovedì 12 ago 2021 alle 08:34 | A cura dell'Ufficio Stampa
Entro il 28 agosto 2021 tutti i gestori di impianti esistenti e autorizzati ex art. 269/AUA e AIA, che impiegano nel ciclo produttivo materie (siano esse sostanze o miscele) classificate H340/H350/H360 o estremamente preoccupanti, dovranno trasmettere agli enti competenti una relazione in cui valutano la disponibilità di sostituirle al fine di ridurne l’impatto emissivo. Per quanto riguarda l’Emilia Romagna gli stabilimenti in esercizio al 28 agosto 2020 e quelli nuovi autorizzati successivamente a tale data, la prima relazione dovrà essere rinviata ad Arpae.
In riferimento alle modifiche all’art. 271 del D. Lgs. 102/2020 con l’inserimento del comma 7-bis, il quale precisa che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio, la Regione Emilia-Romagna, con la determina 14471 del 30/07/2021, ha approvato indicazioni operative per l’attuazione di adempimenti nel caso di utilizzo di determinate sostanze pericolose nei cicli produttivi.
In sintesi le modifiche prevedono, per ogni azienda interessata, un costante controllo delle qualità di materie impiegate che possano dare origine a emissioni di sostanze classificate come sopra indicato; il datore di lavoro, nella fase di identificazione, potrà tener conto e considerare l’effettiva rilevanza in emissione per poi analizzare la possibilità e disponibilità di alternative. Il provvedimento introdotto richiede una periodicità quinquennale o in occasione di nuove classificazioni di prodotti/sostanze già in uso.
Risultano escluse dall’obbligo di trasmissione le attività autorizzate 'in via generale' ex art. 272 c. 2 e 3 o considerate con emissioni 'scarsamente rilevanti'.
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