Il Ministero della Transizione ecologica con Decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto scorso ha approvato le
Linee guida sulla classificazione dei rifiuti precedentemente redatte e deliberate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) lo scorso 18 maggio 2021. Il nuovo testo ricalca per la maggior parte quello delle precedenti linee guida, correggendo alcuni refusi e accogliendo le integrazioni introdotte dal recepimento del pacchetto di direttive EU sull’economia circolare (D.Lgs.vo 116/2020).
E’ stato introdotto un paragrafo specifico (*) dedicato alla procedura per valutare la pericolosità dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento meccanico – biologico ed in particolare per i codici EER 191212 e 191211*
Con riferimento ai rifiuti di imballaggi di provenienza urbana identificati con il codice EER 150110*, si sottolinea come le caratteristiche di pericolo da associare non possano essere valutate sulla base della sola presenza di singoli imballaggi etichettati ma dovranno essere identificate attraverso un approccio che tenga conto dell’intera massa dei rifiuti e della sua composizione merceologica, determinata utilizzando, ad esempio, la procedura ANPA RTI CTN_RIF 1/200023 o altre metodiche specificatamente sviluppate (come quella sviluppata da
ARPA Veneto)
Un approccio attraverso indicazioni specifiche sviluppate da SNPA o dalle ARPA è previsto anche per i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
Introdotto un capoverso (Par. 4.4 e 4.8) che meglio dettaglia quando è necessario ricorrere ai test in vitro per la valutazione delle caratteristiche di pericolo HP4 ed HP8. La Linea Guida osserva infatti come tale possibilità sia da usarsi quando non è possibile in altro modo determinare la composizione del rifiuto.
Per i rifiuti contenenti amianto (Par. 3.5.6) la nuova versione corregge un errore di traduzione della precedente versione: viene infatti riportato che: “I metodi analitici per la determinazione del contenuto di amianto sono riportati nel DM 06/09/1994 (GU n. 28810/12/1994) che prevede l'applicazione delle tecniche DRX (Diffrattometria a raggi x), SEM o FT-IR (microscopio elettronico a scansione o spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier), laddove la tecnica DRX è considerata la più adatta per materiali massivi ed i rifiuti” (prima era per materiali ed i rifiuti ingombranti). Le Linee Guida confermano che “I rifiuti facenti esplicito riferimento all’amianto sono considerati come voci pericolose “assolute”. L’elenco dei codici EER (codici utilizzati per classificare un rifiuto sia pericoloso che non pericoloso all'interno dell’Elenco Europeo dei Rifiuti -EER) contiene ulteriori voci che non menzionano esplicitamente l'amianto, ma che potrebbero contenere tale sostanza pericolosa (ad esempio, 170503*/170504, 170903*/170904) e che si configurano come voci specchio.
Le nuove Linee Guida approvate diventano pertanto il riferimento sulla base del quale i produttori dovranno classificare i propri rifiuti.
Adeguamento delle autorizzazioni per il TRASPORTO dei RIFIUTI EX ASSIMILATI
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con la delibera 7 del 28 luglio 2021 ha finalmente dato il nulla osta al trasporto dei rifiuti simili ai domestici prodotti dalle imprese (ex assimilati). Dal 1° settembre le imprese iscritte (o di nuova iscrizione) in categoria 4 dell’Albo Gestori Ambientali (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) possono richiedere l’integrazione delle proprie iscrizioni (o la nuova iscrizione) con i rifiuti simili ai domestici e quindi urbani (ex speciali assimilati)* purché siano prodotti da utenze non domestiche e non vengano gestiti dal servizio pubblico. In caso di imprese già iscritte, valgono le normali procedure previste per l’integrazione di nuovi rifiuti nell’ambito di una categoria. Anche le imprese iscritte o da iscrivere in categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che raccolgono e trasportano i propri rifiuti) potranno trasportare “in proprio” tutti i rifiuti simili ai domestici da loro prodotti purché l’attività che esercitano rientri tra quelle indicate nell’allegato L-quinquies del Testo Unico Ambientale. Si tratta di un chiarimento importante per il settore delle imprese del trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi, resosi necessario a seguito delle nuove definizioni di “rifiuto urbano” introdotte dal D.Lgs. n.116/2020 e dalla cancellazione dal Testo Unico Ambientale dei rifiuti assimilati agli urbani.
*indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività indicate nell’allegato L-quinquies, parte quarta, del Testo Unico Ambientale (D.Lgs.vo 152/06 come modificato dal D.Lgs.vo 116/2020)
Iscrizioni semplificate all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per i RIFIUTI METALLICI
Dal 1° settembre le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di materiali metallici potranno iscriversi in un registro istituito presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali (*) per consentire l’ingresso nel mercato anche dall’estero.
La Delibera 4/21 del Comitato nazionale dell’Albo divide tale registro in classi individuate in base alle tonnellate annue di rifiuti gestite (soglia minima sotto le 3.000 tonnellate, soglia massima sopra le 200.000 tonnellate); alle varie classi corrispondono i diritti annuali di iscrizione compresi tra i 150 e i 1.800 euro.
Le imprese stabilite in Italia o in un altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, presentano la comunicazione alla sezione regionale dell’Albo competente per territorio.
Le imprese già iscritte all’Albo con procedura ordinaria nelle categorie 4 e 6 (quest’ultima per il solo trasporto transfrontaliero) sono iscritte d’ufficio al registro nei limiti quantitativi previsti.
(*) introdotto dall’articolo 40-ter, Dl 76/20 (Legge 120/20 Semplificazioni)