RIMBORSO STRAORDINARIO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COLPITE DAI FENOMENI ALLUVIONALI

News / Ambiente, sicurezza e qualità - mercoledì 06 set 2023 alle 09:39 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, d’intesa con tutti i Consorzi di Filiera, ha ritenuto di intervenire con una serie di iniziative a sostegno delle imprese interessate dall’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio scorso che hanno riguardato anche il territorio della provincia di Ravenna.

In particolare, sono state immediatamente sospese le azioni di recupero del credito nei confronti di tali imprese e concessi temporanei sgravi amministrativi ad alcuni consorziati che avevano richiesto il rimborso del contributo ambientale assolto su imballaggi esportati nel 2022.

Da ultimo è stato introdotto anche un sistema straordinario di rimborso del contributo ambientale Conai assolto nel periodo maggio/agosto 2023 dalle imprese utilizzatrici aventi sedi operative nelle citate zone.
L’importo massimo messo a disposizione dal sistema consortile è di circa 12,4 milioni di euro.

Questi i termini essenziali dell’iniziativa:
• il riconoscimento del rimborso è riservato alle imprese con sede operativa nei territori alluvionati individuati dal Decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 (cd. “DL Alluvioni”) e s.m.i.. Sono quindi escluse le imprese che hanno la sola sede legale senza stabilimenti, uffici amministrativi e/o, magazzini nei medesimi territori;
• la richiesta di rimborso deve essere presentata dal 1° ottobre 2023 al 31 marzo 2024 attraverso la modulistica che CONAI metterà a disposizione delle aziende che faranno pervenire una manifestazione d’interesse all’indirizzo infocontributo@conai.org;
• il rimborso sarà riconosciuto dal CONAI fino a concorrenza dell’importo di contributo ambientale assolto sugli imballaggi vuoti o pieni acquistati dal 1° maggio al 31 agosto 2023. In un’ottica di valutazione costi benefici, è stata prevista una soglia minima di 200 € per materiale/procedura di dichiarazione CAC, al di sotto della quale CONAI non riconoscerà il rimborso (in analogia con le procedure di rimborso già previste per gli esportatori di imballaggi);
• il contributo ambientale sui quantitativi di imballaggi oggetto di rimborso per il periodo maggio-agosto 2023:
I) non potrà essere superiore a quello assolto dalla stessa impresa nel medesimo quadrimestre (maggio-agosto) del 2022;
II) non potrà riguardare il contributo riaddebitato ai clienti dalla stessa impresa (esplicitamente o mediante incorporazione nel prezzo di vendita delle merci o degli imballaggi).

Per le aziende di nuova costituzione e che non abbiano il citato quadrimestre 2022 come riferimento, il limite sarà parametrato ad 1/3 del CAC complessivamente assolto nei dodici mesi precedenti a quello di presentazione della domanda di rimborso. In caso di CAC assolto su imballaggi “pieni” è necessaria un’attestazione del fornitore delle merci analoga a quella già prevista per i rimborsi agli esportatori abituali.

Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente è possibile contattare il Numero Verde 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org



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