ADEMPIMENTI RIFIUTI

News / Ambiente, sicurezza e qualità - martedì 13 dic 2011 | A cura dell'Ufficio Stampa


Come ogni anno, siamo a rammentarVi alcuni obblighi a cui sono chiamati tutti i prodottori/gestori di rifiuti. In particolare, con l'entrata in vigore del Codice  Ambientale del 2006, sono molti gli adempimenti che le imprese artigiane sono chiamate ad osservare. Una delle maggiori novità del nuovo decreto riguarda le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e/o dei rifiuti pericolosi che non eccedono i 30 kg o litri al giorno; queste ultime sono tenute ai sensi dell’art. 212 comma 8, all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Ricordiamo che i trasportatori in conto proprio di rifiuti di cui al comma 8 dell'art. 212 d.lgs 152/06 iscritti prima del 14 aprile 2008 devono provvedere all'aggiornamento delle iscrizioni all'Albo entro il 26 dicembre 2011, pena la cancellazione "automatica" dall'Albo.


Registri di carico e scarico
La compilazione del registro di carico e scarico deve seguire la seguente tempistica:
a) per chi produce: la registrazione deve essere effettuata entro 10 gg. lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per chi svolge attività di smaltimento e recupero rifiuti: la registrazione deve essere effettuata entro 2  gg. lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
c) per che effettua raccolta e trasporto rifiuti: la registrazione deve essere effettuata almeno entro 10 gg. lavorativi dall’effettuazione del trasporto.
Si ricorda inoltre che come previsto dalla norma (art.183)  i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. (per i Rifiuti sanitari, le imprese che detengono meno di 200 litri la durata massima del deposito temporaneo è di 30 giorni dalla chiusura del contenitore stesso.)
Il “deposito temporaneo” (il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti) deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute , devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.
I rifiuti prodotti sono identificati da un codice (vedasi allegato D alla parte quarta del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152  Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3.5. 2000).
 

Per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:
Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti organici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.  Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.  Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. Se un determinato rifiuto non e’ classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati).  I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco ”*” sono rifiuti pericolosi.

 

Chiarimenti ed ulteriori informazioni presso gli uffici del Servizio Ambiente  e Sicurezza di Confartigianato


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