AUTOTRASPORTO: CQC - PROROGATA LA VALIDITÀ’ PER DUE ANNI

News / Ufficio sindacale - venerdì 30 ago 2013 | A cura dell'Ufficio Stampa


Con la pubblicazione del D.M. 6.8.2013 su G.U. n.199 del 26.8.2013 e Circ. MIT prot.n.20630 del 7.8.2013 la validità delle Carte di Qualificazione del Conducente rilasciate d’ufficio è stata prorogata di due anni, in analogia con quanto avvenuto in altri Stati comunitari, quindi:

  •  per trasporto persone sino al 9 settembre 2015
  • per trasporto merci fino al 9 settembre 2016.
 La proroga concessa consente di far slittare l’onere della frequenza del corso di formazione periodica necessario per ottenere il rinnovo del documento.
I conducenti che hanno già seguito il corso di rinnovo si ritrovano (senza obbligo di duplicato) la CQC rinnovata per due anni in più ovvero:
  • fino al 9 settembre 2020, se trattasi di CQC per il trasporto di persone, e
  • fino al 9 settembre 2021, se trattasi di CQC per il trasporto di cose
Per cui al momento di rinnovare la patente si ritroveranno già con la nuova patente europea che riporta la nuova scadenza aggiornata.
 
Coloro che invece devono ancora rinnovare la CQC senza fare il corso entro la scadenza, non incorreranno in sanzioni se viaggiano in Italia; mentre all’estero potrebbe essere contestata la validità della CQC con data scaduta.
Pertanto, si consiglia a chi viaggia all’estero, per evitare contestazioni, di richiedere un duplicato della CQC dove la data di scadenza esistente è sostituita con quella che comprende il bonus biennale.
Tale duplicato può essere richiesto direttamente alla Motorizzazione della Provincia di residenza o tramite un Agenzia Pratiche Auto.
 
A seguito dell'effettuazione dei corsi la validità carta di qualificazione del conducente posseduta sarà:
  • fino al 9 settembre 2020, se trattasi di CQC per il trasporto di persone, e
  • fino al 9 settembre 2021, se trattasi di CQC per il trasporto di cose
(cioè per i cinque anni successivi alla data di scadenza di validità della CQC ottenuta per documentazione, come prorogata dall’articolo 1 del DD in oggetto).
 
Si ricorda che la CQC merci è divenuta obbligatoria dal 9 settembre 2009 per i conducenti di veicoli superiori a 3,5 tonnellate; per i conducenti che a quella data erano già titolari di patente “C” è ammesso in via transitoria (fino al 9 settembre 2014) il rilascio d’ufficio della carta.
Evidenziamo che la CQC non è più un documento a se stante, ma è stata integrata nella patente attraverso la stampigliatura di un apposito codice. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella circolare indicata in oggetto, ha precisato che chi richiede il duplicato della patente potrà ottenerlo con la data di scadenza aggiornata della CQC.
 
La Confartigianato della Provincia di Ravenna tramite l’ente di formazione Form.Art si sta attivando per realizzare i corsi previsti per il rinnovo della CQC. Questa proroga della scadenza permetterà una più agevole organizzazione dei corsi previsti.
 
Per informazioni tel 0544 516191 e-mail: andrea.demurtas@confartigianato.ra.it
 

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