News / Ufficio sindacale - lunedì 12 mag 2014 | A cura dell'Ufficio Stampa
Rispondendo ad una consulenza giuridica presentata dalla Confederazione, l’Agenzia delle entrate chiarisce l’aliquota IVA da applicare sugli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria realizzati mediante la fornitura di stufe a pellet sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
L’aliquota agevolata del 10% si applica, sull’intera prestazione di manutenzione ordinaria o straordinaria comprensiva della fornitura del bene, solo se quest’ultimo costituisce un impianto utilizzabile per il solo riscaldamento dell’ambiente.
Diversamente, se il bene costituisce un impianto generatore di calore, da utilizzare per riscaldare l’acqua che alimenta il sistema di riscaldamento oltre che per produrre acqua sanitaria, è assimilabile alle caldaie, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA 10% con i limiti previsti per i beni significativi.
Precisamente, l’Agenzia ha precisato che per caldaia va inteso il complesso bruciatore-caldaia “che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione”.
Dal punto di vista funzionale, la stufa a pellet può essere utilizzata come: a) impianto generatore di calore, da utilizzare per riscaldare l’acqua che alimenta il sistema di riscaldamento, oltre che per produrre acqua sanitaria; b) impianto utilizzato per il solo riscaldamento dell’ambiente, senza possibilità di produrre acqua sanitaria ovvero acqua che alimenti il sistema di riscaldamento.
Nel caso di cui alla lett. a), il bene costituisce una vera e propria caldaia, per le sue caratteristiche tecniche, in quanto realizza un passaggio di calore verso un fluido (aria o acqua): in tal caso sulla fornitura del bene, realizzata nell’ambito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, è applicabile l’aliquota IVA del 10% con le limitazioni previste per i “beni significativi”.
L’aliquota IVA del 10% è quindi applicabile fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione (comprensivo delle materie prime, semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata) e il valore dei predetti “beni significativi”.
Nel caso di cui alla lettera b), la stufa a pellet trasferisce l’energia ottenuta dalla combustione direttamente all’aria per irraggiamento: in sostanza, in tal caso il bene riscalda l’ambiente in cui lo stesso è posizionato. La stufa, non essendo riconducibile alla definizione di “caldaia”, non può essere ricompresa tra i beni significativi e dovrà essere considerata parte indistinta della prestazione di servizi: se tale prestazione è realizzata nell’ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria su un fabbricato a prevalente destinazione abitativa, potrà beneficiare dell’aliquota ridotta del 10% sull’intero valore.
Per ulteriori informazioni, gli associati a Confartigianato, possono rivolgersi a Sandrea Berti tel. 0544 516167
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