News / Ufficio sindacale - martedì 25 lug 2017 | A cura dell'Ufficio Stampa
Nella G.U. del 20 giugno 2017, serie generale n. 141, a pagina 11, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170".
Il testo del Decreto, in allegato, è stato approvato, purtroppo, senza grandi modifiche rispetto allo schema sul quale Confartigianato Orafi ha prodotto una serie di importanti osservazioni presentate poi in audizione nelle Commissioni al Senato e alla Camera.
Il Decreto è entrato in vigore lo scorso 5 luglio. Nel dettaglio si segnala quanto contenuto nei seguenti articoli:
- DEFINIZIONI: art. 1 - comma 1, lettere b), n) e o)
- REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO: art. 3 - comma 1, comma 2, comma 4, lettera f)
- OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA: art. 4
- TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI DI COMPRO ORO: art. 5
In particolare si evidenzia quanto previsto dall'art. 3, comma 4, che recita "Le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto...". Questo decreto ministeriale conterrà anche "l'entità e i criteri di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento".
La categoria è quindi intervenuta presso il Ministero delle Finanze-Dipartimento del Tesoro, e ha ottenuto indicazioni sui prossimi passi dell’iter attuativo. Inoltre ha presentato un emendamento contenuto nel Decreto Legge sulla crescita economica del Mezzogiorno (in fase di conversione) teso ad escludere dalla definizione di compro oro “le attività occasionali connesse strumentalmente all’esercizio delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme”, quindi quegli operatori del settore che si occupano di lavorazione dei metalli preziosi e che in maniera occasionale e accessoria effettuano anche compravendita di oggetti usati in oro o in altri metalli preziosi, che siano prodotti finiti, gioielleria, rottami, cascami o avanzi in oro e gemme, nonché la loro permuta. L’emendamento ha ottenuto il parere favorevole del MiSE.
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