News / Ufficio sindacale - giovedì 03 ago 2017 | A cura dell'Ufficio Stampa
Il seminario, il primo che si svolge sul tema, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.
Le relazioni sono state svolte dall’Ing. Emanuele Renzi, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’Arch. Sergio Schiaroli, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica – Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’Ing. Cristina Timò, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.
Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).
È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse
Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013.
Nello specifico, la norma armonizzata relativa ai cavi, è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.
Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ovvero che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.
Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.
L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.
Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.
Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.
Successivamente è stato chiarito che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.
Chiarisce anche che tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente è fatto salvo l’impianto esistente.
Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:
· MACCHINE E BORDO MACCHINE: NO perché non sono opere di ingegneria civile
· UTILIZZATORI: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera
· IMPIANTI DI CANTIERE EDILE: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera
· FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant’altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.
Per altri esempi poi come le CABINE DI TRASFORMAZIONE, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.
Gli EDIFICI ESISTENTI, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.
In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).
La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.
In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.
L’Ing. Timo ha quindi precisato l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.
Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po’ alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.
Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte “Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l’ambiente.”
Quindi “molto rumore per nulla”? A ciascuno la propria conclusione.
L’occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.
La registrazione della videoconferenza è disponibile al seguente link
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