News / Ufficio sindacale - mercoledì 13 dic 2017 | A cura dell'Ufficio Stampa
Il 4 luglio 2017 il MEF ha emanato una nota contenente le specifiche relative all’entrata in vigore del Decreto Lgs. 92. Le nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” sono state emanate in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n.170 del 2016.
Il decreto provvede, tra le altre cose, a definire l’attività di compro oro. La lettera n) del primo comma, dell’art. 1 del D.Lgs. n. 92/2017 definisce il Compro Oro stabilendo come il soggetto, anche diverso dall’operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l’attività di compro oro. Alla stregua della predetta definizione debbono ritenersi interessati dai provvedimenti, obblighi e misure del Decreto n. 92/2017 tutti i soggetti che, anche attraverso la permuta, esercitano l’attività di commercio degli oggetti preziosi usati (preziosi ai sensi del D.Lgs. 251 del 1999).
Questa definizione, nonostante le osservazioni e richieste di modifica della stessa, da parte di Confartigianato Imprese, comprende anche tutti gli operatori che alla data di entrata in vigore del decreto esercitano attività prevalente o occasionale di compravendita e/o permuta di oggetti usati realizzati in parte o del tutto in metalli preziosi.
Il Ministero ha dato tempo 3 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, per l'emanazione delle modalità d'invio e di alimentazione del registro che sarà istituito presso l'OAM – l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
La nuova normativa impone ai titolari delle attività definite di "compro oro" dal Decreto stesso precisi obblighi finalizzati a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi ed a prevenirne l’utilizzo illecito, compreso il riciclaggio.
Pertanto sarà obbligatorio:
• identificare la clientela, contestualmente nell’operazione, attraverso documento d’identità. Nel caso si tratti di una società o un ente, deve essere verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma dell’operazione da svolgere;
• limitarsi ad effettuare operazioni in contanti sino a € 500,00. Per importi superiori è necessario l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili;
• utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva alle operazioni di compravendita di oggetti preziosi usati;
• predisporre contestualmente all’operazione, una SCHEDA (vedi fac-simile All.1)
numerata progressivamente;
recante data e ora dell’operazione;
dati identificativi del cliente;
estremi del documento d’identità;
codice fiscale;
sintetica descrizione dell’oggetto in ordine di natura, quantità e qualità;
indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto preso in carico da rivelarsi attraverso una fonte affidabile ed indipendente;
importo corrisposto ed estremi modalità di pagamento quando non effettuato in contanti (importo superiore ai 500,00 euro);
due fotografie in formato digitale dell’oggetto (al momento, non essendo vigente il registro queste possono essere allegate anche in altro formato) acquisite da prospettive diverse.
Trascorsi i dieci giorni previsti per il fermo amministrativo o cautelare, la scheda va, altresì, integrata con le informazioni relative alla destinazione dell’oggetto prezioso usato, in particolare vanno indicati i dati identificativi:
di altro operatore compro oro o cliente a cui l’oggetto è stato ceduto;
dell’operatore professionale di cui alla L. 17 gennaio 2000, n. 7, cui l’oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;
delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l’oggetto è stato ceduto.
• rilasciare al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite a conclusione dell’operazione; (vedi fac-simile All.2) – Effettuare una copia della ricevuta da conservare unitamente alla scheda;
• conservare i dati raccolti nonché la scheda e copia della ricevuta rilasciata dal cliente per dieci anni; (vedi fac-simile All.3);
• segnalare all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) le operazioni sospette. A carico degli operatori si configura l’obbligo di segnalare all’UIF le operazioni sospette e affida a quest’ultimo, stante il dettame dell’art. 35 del Decreto antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231, il compito di adottare specifici indicatori di anomalia per gli operatori commerciali mentre gli operatori professionali in oro, di cui alla L. 7/2000, sono altresì sottoposti agli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette al pari degli intermediari finanziari.
Sono previste sanzioni amministrative:
da 1.000 a 10.000 euro per omessa identificazione del cliente;
da 1.000 a 10.000 euro per la mancata conservazione dei dati e dei documenti (scheda);
da 5.000 a 50.000 euro per omessa segnalazione di operazione sospetta.
Nel caso di violazioni gravi o sistematiche, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.
A fine ottobre il Dipartimento del Tesoro ha ritenuto opportuno sottoporre a consultazione pubblica lo schema di decreto legislativo. Confartigianato Imprese, ha risposto predisponendo un documento e l’auspicio è che, almeno in parte, vengano recepite le posizioni espresse.
Si allegano, per opportuno utilizzo, i fac-simile:
della scheda di registrazione preziosi usati;
della ricevuta della scheda;
della copia ricevuta della stessa.
News in Primo Piano
Altre Ufficio sindacale
News per settore