IMPIANTI: PRECISAZIONI IN MERITO A PULIZIA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AERAULICI (CONDIZIONAMENTO)

News / Ufficio sindacale - venerdì 08 mag 2020 | A cura dell'Ufficio Stampa


I recenti provvedimenti normativi richiamano la questione della “sanificazione” degli ambienti e macchinari di lavoro che ha generato numerosi quesiti anche per quanto riguarda la “sanificazione” degli impianti.
 
In merito al termine "sanificazione", appare utilizzato quale sinonimo di "disinfezione", vale a dire quella serie di operazione finalizzate a eliminare gli agenti patogeni, ripristinando una condizione di salubrità delle superfici e degli ambienti. Va rilevato come il settore dell'attività di “sanificazione” sia, di norma, relativo alle imprese di pulizia e regolato da una Legge di Settore (L. 82/1994 e D.M. 274/1997) che prescrive requisiti tecnici e professionali diversi in funzione dell'attività svolta (per questo non tutte le imprese di pulizie sono abilitate a eseguire interventi di sanificazione).
Su questo Confartigianato ha intrapreso un serrato confronto con i Ministeri competenti, affinché venga chiarito al più presto cosa debba intendersi con il termine "sanificazione", utilizzato in modo atecnico in numerosi provvedimenti, non da ultimo nel Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) che all’art. 64 prevede, tra gli altri, il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
È stata inviata una lettera al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico e al commissario Colao, nella quale si evidenza che, a parere della Confederazione, appare chiaro come nell’attuale contesto, la parola “sanificazione” debba intendersi riferita all’accezione comune di disinfezione (ovviamente espletata a seguito della pulizia) vale a dire quella serie di operazioni finalizzate a eliminare gli agenti patogeni ripristinando una condizione di salubrità degli ambienti. Ciò trova conferma anche nella circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 che, per gli ambienti sanitari e per gli ambienti non sanitari dove ha soggiornato una persona risultata positiva al Covid-19, ha previsto una procedura di pulizia specifica. Si è chiesto di chiarire in modo inequivocabile tale aspetto, di non poco conto, anche al fine dell'assoggettabilità degli interventi al credito di imposta.
L'avvicinarsi della stagione calda sta portando anche giuste richieste di chiarimento circa gli interventi su impianti aeraulici e di condizionamento; premesso che la "sanificazione degli impianti aeraulici" non è prevista dai decreti nazionali e, a differenza di altre Regioni, l'Emilia Romagna non l'ha disposta con propria ordinanza, vale la pena chiarire alcuni aspetti che intersecano l'attività di differenti settori professionali. 
A nostro avviso, l'emergenza COVID-19, sotto il profilo tecnico, non ha modificato le procedure per la gestione degli impianti e le competenze rimangono le medesime.
Specificato quanto sopra, entriamo nel merito tecnico della pulizia e manutenzione degli impianti aeraulici con alcune considerazioni, per tutelare le imprese ed evitare che a causa di utilizzi impropri, generici o sbagliati del termine “sanificazione” si trovino in futuro a dover affrontare eventuali contenziosi e contestazioni in ordine al loro operato per quanto riguarda 
la Pulizia/Igienizzazione/disinfezione e “sanificazione” Impianti.
 
IMPIANTI HVAC&R (Riscaldamento-ventilazione-condizionamento aria e refrigerazione)
Su questi impianti deve intervenire un’impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/08 lettera c). L’intervento cui è chiamato l’impiantista dipenderà ovviamente dalla destinazione d’uso dell’immobile e dal tipo di impianto. 
Si suggerisce di riportare nei preventivi/fatture la dicitura “manutenzione dell’impianto con pulizia (o disinfezione) delle parti mobili (es. filtri) con prodotti specifici di cui si conserva la scheda tecnica in ufficio”, evitando di usare il termine “sanificazione”.
E’ inoltre opportuno evidenziare le indicazioni (indicazioni e non prescrizioni) fornite dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) in merito alla manutenzione degli impianti:
“Ambienti lavorativi: negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC), questi impianti devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24.  In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell’aria. Può quindi risultare utile aprire nel corso della giornata le finestre per aumentare il livello di ricambio dell’aria. Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare il possibile ricircolo del virus in aria (evidenziamo che questa indicazione non è confermata in nessun provvedimento governativo). 
Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati (anche questo non trova riscontro legislativo). Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti durante il funzionamento. Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.
Ambienti domestici: se l’abitazione è dotata di impianto di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil o termoconvettori) è opportuno: pulire regolarmente, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti durante il funzionamento. Anche in queste abitazioni è importante aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio dell’aria nella stanza/ambiente. Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione con panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente”.
 
Naturalmente se è richiesto un intervento di sanificazione, l’impresa di pulizia deve essere abilitata ai sensi del DECRETO 274/97 con responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnici previsti al fine di rilasciare idonea certificazione. Va comunque sottolineato che questi requisiti delle imprese di pulizia non le abilitano ad intervenire sull’impianto, ma solo sulle parti mobili (es. condutture) che devono essere smontate e rimontate dall’impiantista. Per cui la sanificazione di un impianto complesso, se non effettuata da un’impresa specializzata con entrambe le qualifiche, può essere comunque svolta da due imprese qualificate secondo le rispettive competenze.
Le imprese del settore impiantistico, quindi, potranno continuare correttamente ad eseguire la pulizia e la disinfezione all'interno degli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti, ma non potranno certificarne la sanificazione che rimane di competenza delle imprese di pulizie con idonei requisiti.
 

 

 

 

 

 

 

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